Love_00 ha scritto:»Miss_Modestia89« ha scritto:
cara, se vuoi fare ricerche, falle in campo virtuale.
Ma allora sei dura. Non posso essere cara, al massimo caro.
Il reato di diffamazione è regalato dall'articolo 595 del codice penale. Tu forse ti riferisci alla tutela della privacy, ma non mi sembra questo il caso.
Jason Voorhees ha scritto:e bhè allora iniziamo ad accusare tutti cosi senza motivo e poi si vedrà se sono colpevoli o meno -.-
Ma perchè in Italia non si procede in questo modo?
. La diffamazione online
La diffamazione è un reato strettamente connesso alla persona e al diritto all'onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto dall’articolo 595 c.p.. Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena é della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €. Quindi mentre il reato di ingiuria previsto dall'articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente,
il reato di diffamazione punisce chi offende l'altrui reputazione in modo "indiretto" parlando con più persone e riferendosi, appunto, a una persona che non è presente. Trascuriamo i casi in cui ci si può trovare di fronte a un concorso di reato e soffermiamoci solo sulla diffamazione che può realizzarsi in due modi, a "mezzo di stampa telematica" o a " mezzo di Internet". Del primo caso si è già parlato molto, sia a seguito delle sentenze riguardanti la responsabilità di riviste telematiche, sia tra molte polemiche per il caso del blog sottoposto a un regime equivalente (Trib. Aosta 26/05/2006). Oggetto di questo approfondimento, invece, è l’ipotesi che può capitare all'utente comune quando scrive su un forum o su un newsgroup per sua passione o interesse personale